CAPO III
Procedimento per la determinazione
ed irrogazione della sanzione
Art. 9
Inoltro all' autorità regionale o delegata
Trascorso il termine di cui al precedente articolo 8, l' Ufficio da cui dipende il verbalizzante trasmette senza indugio all' autorità regionale o delegata competente ad irrogare la sanzione amministrativa:
a) l' originale del processo verbale;
b) la prova dell' eseguita notificazione;
c) gli scritti difensivi, la richiesta di audizione, i documenti eventualmente presentati;
d) il rapporto dell' Ufficio.
Art. 10
Organi competenti alla determinazione
ed irrogazione della sanzione
Gli organi competenti alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni di competenza regionale - escluse quelle nelle materie delegate - sono i funzionari preposti alle Direzioni regionali, ai Servizi autonomi, agli uffici regionali, agli enti regionali, nella cui sfera di attribuzione è stata accertata la violazione.
Alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni nelle materie delegate provvedono gli organi degli enti delegati secondo i rispettivi ordinamenti.
Art. 11
Determinazione e irrogazione della sanzione
L' organo cui compete l' irrogazione della sanzione, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi nonché il rapporto ad esso trasmesso, acquisiti altresì eventuali ulteriori elementi di giudizio, se ritiene sussistere la trasgressione contestata, determina con ordinanza motivata, entro i limiti minimi o massimi stabiliti dalla legge, l' ammontare della sanzione e irroga nei confronti del responsabile e delle persone che vi sono obbligate solidalmente la relativa pena pecuniaria; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente agli interessati e all' organo che ha redatto il rapporto.
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell' applicazione delle sanzioni accessorie facoltative si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dall' entità del danno o dal pericolo cagionato, all' opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o l' attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Con l' ordinanza di cui al primo comma può o deve essere disposta la confisca, facoltativa od obbligatoria, delle cose indicate nei commi terzo e quarto dell'
articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con l' osservanza del quinto comma dello stesso articolo.
La confisca obbligatoria di cui al quarto comma dell' articolo 20 della predetta legge è disposta anche se non venga emessa l' ordinanza - ingiunzione di pagamento.
Con l' ordinanza - ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento; la restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con la ordinanza di archiviazione quando non sia obbligatoria la confisca.
Art. 12
Ingiunzione di pagamento
Con l' ordinanza che irroga le sanzioni, l' organo competente ingiunge altresì al responsabile della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente il pagamento della somma dovuta, maggiorata delle spese di notificazione, entro il termine di cui al successivo quarto comma, sotto pena degli atti esecutivi.
L' ordinanza - ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Essa va notificata ai destinatari della sanzione a cura dell' organo che provvede alla irrogazione nelle forme previste dall' articolo 5 della presente legge.
Il pagamento deve essere effettuato, con le modalità stabilite al successivo articolo 13, entro trenta giorni dalla notificazione dell' ordinanza - ingiunzione. Il termine è di centoventi giorni se l' interessato risiede all' estero.
Note:
1Quinto comma abrogato da art. 83, comma 1, L. R. 6/2019
2Sesto comma abrogato da art. 83, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 13
Modalità di pagamento
Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall' obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale o, nei casi di delega previsti dal precedente articolo 1, al tesoriere dell' ente delegato, con specifica indicazione della causale del versamento.
Il pagamento dell' intera somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.
Dell' effettuato pagamento è data comunicazione, a cura del tesoriere, entro trenta giorni da quello in cui è avvenuto, all' Amministrazione regionale o, rispettivamente, all' ente delegato.
Note:
1Quarto comma sostituito da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
2Quinto comma abrogato da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
3Sesto comma abrogato da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
Art. 15
Prescrizione
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del
codice civile.