LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9

Norme di rifinanziamento, di modifica e di integrazione in materia di interventi a favore dell' agricoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/01/1983
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
210.01 - Agricoltura
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 33
L' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alla Regione Emilia - Romagna le spese sostenute a decorrere dal 1 aprile 1979 per la prestazione - fornita dopo la soppressione dell' Istituto di incremento ippico di Ferrara, avvenuta a seguito del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 - dei servizi di fecondazione equina per l' incremento ippico.
Dette spese verranno liquidate a presentazione di copia della deliberazione con la quale la Regione Emilia - Romagna approva il consuntivo delle spese sostenute e specifica la quota delle stesse afferente all' attività svolta nella Regione Friuli - Venezia Giulia o, per le spese relative al 1979 ed al 1980, di apposita deliberazione della Giunta di quella Regione dalla quale emerga l' importo da rimborsare.
Le eventuali spese relative alla quota per il personale potranno essere liquidate anche successivamente, non appena la Regione Emilia - Romagna sarà in grado di rendicontarle.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti commi fanno carico al capitolo 7164 dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.