LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9

Norme di rifinanziamento, di modifica e di integrazione in materia di interventi a favore dell' agricoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/01/1983
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
210.01 - Agricoltura
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 25
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell' esercizio 1982 al Centro regionale per il potenziamento della viticoltura e dell' enologia l' importo di lire 200 milioni da destinare alla realizzazione di programmi di sperimentazione finalizzati al miglioramento delle tecniche colturali, all' accrescimento dei livelli di produttività ed al miglioramento della qualità nel settore viticolo e dei materiali di moltiplicazione della vite, da parte di enti o di cooperative indicati dalla Giunta regionale.
L' erogazione al Centro verrà totalmente effettuata previa approvazione di programma da parte dell' Assessore all' agricoltura; il Centro, a sua volta, erogherà, agli Enti indicati dalla Giunta, importi proporzionati a stati di avanzamento.
I rendiconti corredati dalla documentazione giustificativa, verranno presentati tramite il Centro e accompagnati da una relazione dello stesso.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.