LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9

Norme di rifinanziamento, di modifica e di integrazione in materia di interventi a favore dell' agricoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/01/1983
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
210.01 - Agricoltura
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 23
Per gli oneri previsti al precedente articolo 22, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 7388 con la denominazione << Contributi negli interessi su prestiti di durata non superiore a 12 mesi a favore di aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1982 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1982 e lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte:
- per lire 330 milioni, relative all' esercizio 1982, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6901 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita, ai sensi del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 1/Rag. del 28 gennaio 1982;
- per lire 170 milioni, relative al medesimo esercizio 1982, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982;
- per i restanti 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.