LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 dicembre 1983, n. 83

Norme integrative, modificative ed interpretative delle leggi regionali 22 dicembre 1980, n. 70, e 16 agosto 1982, n. 53. Enti soppressi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/1983
Materia:
120.11 - Enti soppressi

Art. 11
 
Per il funzionamento e la gestione delle strutture dell' ex Convitto Nazario Sauro di Trieste, escluse le spese del personale, secondo le finalità enunciate nel quarto comma dell' articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, è autorizzata l' istituzione presso la Tesoreria regionale di una apposita contabilità speciale intestata alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività e dei beni ambientali e culturali, alimentata con fondi attinti ai capitoli 1705 e 1706 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1983 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri e con i proventi dell' attività ricettiva, da svolgersi secondo modalità e condizioni che saranno fissate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale ed alle attività e ai beni ambientali e culturali, di concerto con l' Assessore alle finanze.
Gli ordini di pagamento relativi alla contabilità speciale di cui al precedente comma sono emessi a firma di un funzionario della Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività e dei beni ambientali e culturali, di qualifica non inferiore a quella di segretario, a ciò delegato dal Direttore regionale.
Per quanto non previsto dal presente articolo e in quanto con esso compatibili si applicheranno le norme di cui agli articoli 585 e seguenti del RD 23 maggio 1924, n. 827.