LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 novembre 1983, n. 81

Finanziamenti alle Unità Sanitarie Locali per la revisione prezzi relativa alle opere di edilizia ospedaliera.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/11/1983
Materia:
420.04 - Edilizia ospedaliera

Art. 3
 
Le assegnazioni dei finanziamenti per le finalità di cui al precedente articolo sono stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene ed alla sanità.
L' erogazione dei finanziamenti concessi avviene con le modalità previste dalla legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.