LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 novembre 1983, n. 81

Finanziamenti alle Unità Sanitarie Locali per la revisione prezzi relativa alle opere di edilizia ospedaliera.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/11/1983
Materia:
420.04 - Edilizia ospedaliera

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Unità Sanitarie Locali finanziamenti in capitale fino al 100% della spesa derivante dalla revisione di prezzi contrattuali relativa ad opere di edilizia ospedaliera, già finanziate e attualmente in corso di esecuzione.