LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 agosto 1983, n. 74

Norme di finanziamento, di integrazione e di interpretazione di leggi regionali in materia di agricoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/09/1983
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

Art. 3
 
Per le finalità di cui al precedente articolo 2, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 75 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7394 con la denominazione: << Sovvenzioni annue ai Consorzi di bonifica per far fronte agli oneri di gestione conseguenti all' estensione del comprensorio >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 75 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 75 milioni per l' esercizio 1984.
A predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983 (Rubrica n. 3 - Partita n. 6 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 7394 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 75 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.