Art. 1
Per l' esecuzione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione nonché per la sistemazione dei corsi d' acqua, da realizzare ai sensi dell' articolo 2 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'
articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.100 milioni suddivisa in ragione di lire 675 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 425 milioni nell' esercizio 1984.
Il predetto onere di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 7132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 675 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 425 milioni per l' esercizio 1984.
All' onere complessivo di lire 1.100 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983 (Rubrica n. 3 - Partita n. 6 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 7132 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.