LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 agosto 1983, n. 72

Sovvenzioni straordinarie ai Comuni per la ricostituzione della vegetazione arborea e/o arbustiva.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/09/1983
Materia:
210.02 - Foreste

Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, nei cui territori siano stati attuati o siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge piani di riordino fondiario promossi da Consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario ed idraulici, sovvenzioni straordinarie per:
a) l' acquisto di terreni da destinare, nelle zone da riordinare o riordinate, alla realizzazione di isole con alberi di alto fusto o cespugliame tipici del luogo;
b) la realizzazione di impianti di alberatura lungo le strade rurali, esistenti o previste dai piani, nelle zone interessate ai riordini.

Le domande di concessione delle sovvenzioni debbono essere presentate entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il 31 marzo, alla Direzione regionale dell' agricoltura corredate da una relazione illustrativa, da una planimetria, dai programmi degli acquisti che si intendono effettuare nonché dai preventivi di spesa.
Alla ripartizione dei fondi disponibili ed alla determinazione delle singole sovvenzioni da concedere e contestualmente liquidare ai Comuni, provvede la Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura.
I comuni dovranno far pervenire, entro il termine stabilito nel decreto di concessione, apposita dichiarazione attestante l' avvenuto impiego della sovvenzione per gli scopi cui era destinata.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.