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Indice:
L.R. n. 70/1983
TITOLO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
TITOLO II
CAPO I
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
CAPO II
Art. 11
Art. 12
CAPO III
Art. 13
Art. 14
Art. 15
TITOLO III
CAPO I
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
CAPO II
Art. 23
Art. 24
Art. 25
CAPO III
Art. 26
CAPO IV
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
CAPO V
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
CAPO VI
Art. 36
Art. 37
CAPO VII
Art. 38
Art. 39
Art. 40
TITOLO IV
CAPO I
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
CAPO II
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
CAPO III
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
TITOLO V
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 102
Art. 103
Leggi regionali
Legge regionale
29 giugno 1983
, n.
70
Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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TESTO VIGENTE
TESTO STORICO
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 30/06/1983, N. 072
Data di entrata in vigore:
30/06/1983
Materia:
110.07
-
Interventi e contributi plurisettoriali
160.01
-
Organi, strumenti e procedure della programmazione
440.06
-
Calamità naturali - Protezione civile
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
CAPO I
Interventi a favore del commercio
Art. 41
Contributi a favore dei Consorzi di Garanzia Fidi
Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >> dei Consorzi di Garanzia Fidi tra le piccole imprese commerciali di cui all'
articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32
, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 4.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Per la concessione di un contributo a favore del Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro Consorzi di cui all'
articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22
, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' esercizio finanziario 1984.
(1)
Note:
1
Parole soppresse al secondo comma da art. 27, terzo comma, L. R. 30/1984
Art. 42
Provvidenze a favore delle imprese del settore della
cooperazione di consumo, di produzione e di lavoro,
nonché del settore distributivo
Per le finalità previste dall'
articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40
, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 750 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 750 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Art. 43
Realizzazione di centri commerciali
Per le finalità previste dal
Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26
, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 13.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 5.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Art. 44
Contributi pluriennali nel settore del commercio
Per le finalità previste dall'
articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49
, è autorizzato nell' esercizio finanziario 1983 un limite di impegno di lire 1.000 milioni a valere sui fondi di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828
.
Per le finalità previste dalla
legge regionale 8 aprile 1982, n. 25
, sono autorizzati, nell' esercizio finanziario 1983:
a) un limite di impegno di lire 1.000 milioni a valere sui fondi di cui all' articolo 1, ultimo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) un limite di impegno di lire 800 milioni a valere sui fondi di cui all' articolo 10, primo e secondo comma, lettera b), della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative