LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1983
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO VI
 Interventi per l' artigianato
Art. 36
 Credito
Per gli interventi previsti dall' articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, per 10 anni, l' importo annuo di lire 2.000 milioni a decorrere dall' esercizio 1983.
Le modalità di conferimento dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite mediante apposita convenzione da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Per le modalità di concessione dei finanziamenti alle imprese artigiane e per la misura delle agevolazioni valgono i criteri già determinati ai sensi del terzo comma dell' articolo 10 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39.
Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, e per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, per 10 anni, l' importo annuo di lire 500 milioni, a decorrere dall' esercizio 1983.
Per la concessione di un contributo a favore di << Fondi rischi >> dei Consorzi provinciali di Garanzia Fidi tra imprese artigiane e cooperative tra imprese artigiane, per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 3.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n 828;
b) lire 2.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 11, lettera b), L. R. 20/2018 . A decorrere dal 31/12/2018 il Fondo è soppresso.
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010