LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1983
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO II
 Interventi per la ristrutturazione,
il consolidamento e la ripresa delle strutture produttive
del Friuli - Venezia Giulia
Art. 23
 Norma programmatica
La Regione concorre al perseguimento dell' obiettivo generale del rafforzamento delle strutture industriali del Friuli - Venezia Giulia, realizzando coordinati interventi:
a) di sostegno a programmi di ristrutturazione produttiva e consolidamento finanziario delle imprese, anche attraverso il diretto supporto a processi di ricapitalizzazione da parte della Finanziaria regionale Friulia SpA ;
b) di promozione di iniziative consortili tra imprese industriali ed artigianali per la razionalizzazione del ciclo produttivo e la commercializzazione dei prodotti.

Per gli interventi indicati al precedente comma e prioritariamente indirizzati ai settori della siderurgia, del legno, del mobilio, del tessile, dei coltellinai nonché alle imprese di rilevante importanza economica, occupazionale e territoriale è destinata la somma complessiva di lire 97.500 milioni che viene allocata in apposite partite del fondo globale, ai fini del loro utilizzo con successivi provvedimenti legislativi, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 68.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 24.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 5.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

Art. 24
 Interventi urgenti - Fondo di dotazione
della Friulia SpA
Per l' integrazione dello speciale fondo di dotazione della << Società finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia SpA >>, costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 32.500 milioni per l' esercizio 1983, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 25.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 4.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 3.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 25
 Società finanziaria per il settore edilizio
Al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività produttive nel settore edilizio, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Friulia SpA la somma complessiva di lire 8.000 milioni per la costituzione di un fondo speciale ed a contabilità separata, presso la Friulia medesima, che, da quest' ultima, sarà destinato ad interventi finanziari, anche mediante sottoscrizione di capitale sociale, a favore di una società finanziaria per azioni, avente lo scopo di intervenire nelle imprese operanti nel settore dell' industria delle costruzioni, in qualunque forma giuridica costituite, mediante partecipazioni in capitale, assistenza finanziaria, tecnica, amministrativa, organizzativa e commerciale.
Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni per l' esercizio 1984, che dovranno trovare utilizzazione conformemente alla seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.000 milioni per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.