LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1983
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO I
 Interventi nel settore industriale
Art. 16
 Fondo di rotazione per le iniziative economiche
Al fine di promuovere iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale destina alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma complessiva di lire 74.750 milioni con la seguente articolazione territoriale in prima utilizzazione:
a) lire 15.750 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 21.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 38.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 69.750 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:
1) lire 15.750 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera a);
2) lire 21.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera b);
3) lire 33.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera c).

Art. 17
 Istituto del Medio Credito
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell' Istituto di Medio Credito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia fino ad un ammontare di spesa di lire 5.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che sarà autorizzato dal Comitato interministeriale del Credito.
Le modalità dell' operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Per le finalità previste dal precedente primo comma è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984 per iniziative nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
Art. 18
 Contributi pluriennali destinati allo sviluppo
delle imprese industriali
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzato nell' esercizio finanziario 1983, per il settore dell' industria, un limite d' impegno di lire 2.800 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Art. 19
 Contributi pluriennali
destinati agli stabilimenti industriali
Per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1983, un limite d' impegno di lire 1.200 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Art. 20
 Consorzi Garanzia Fidi tra piccole imprese industriali
Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >> dei Consorzi di Garanzia Fidi fra le piccole imprese industriali della regione, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 3.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 21
 Fondo di garanzia all' esportazione
Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle imprese regionali facilitando l' esportazione di beni e servizi prodotti nel Friuli - Venezia Giulia, e per la concessione al Consorzio regionale Friulgiulia di un contributo, ad integrazione di un << Fondo rischi >> che lo stesso Consorzio costituirà a garanzia di operazioni di finanziamento all' esportazione, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.000 milioni per interventi a favore di imprese aventi sede nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 5.000 milioni per interventi a favore di imprese aventi sede nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per le modalità concernenti i rapporti tra il Consorzio Friulgiulia e l' Amministrazione regionale valgono le disposizioni previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, L. R. 22/1987
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera k), L. R. 10/2012