LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1983
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 5
 Fondo di rotazione in agricoltura
Per le finalità previste dalla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 12.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 3.000 milioni quale assegnazione al Fondo di rotazione di cui al primo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 5.000 milioni quale assegnazione al Fondo di rotazione di cui al primo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 4.000 milioni quale assegnazione alla sezione speciale di cui al secondo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

In relazione a quanto previsto dal primo comma dell' articolo 12 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nel primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, la locuzione << durata di anni 10 >> è sostituita con la locuzione << durata di anni 20 >>.
Il terzo comma dell' articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è sostituito dal seguente:
<< Al fondo ed alla sezione speciale affluiscono gli interessi maturati nei conti fruttiferi di cui al precedente articolo 1; unicamente alla sezione speciale affluiscono le quote di ammortamento per capitali ed interessi corrisposte dai beneficiari delle provvidenze della presente legge - ancorché provenienti dalla dotazione del Fondo - nonché l' ammontare delle estinzioni anticipate e degli importi recuperati o riversati, dedotti i compensi per il servizio degli Istituti ed Enti di credito che saranno previsti in apposite convenzioni, con le quali saranno disciplinate altresì l' attuazione delle operazioni e l' utilizzazione delle anticipazioni. >>.