LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  30/06/1983
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 93
 
Le annualità relative al limite d' impegno autorizzato con il primo comma dell' articolo 44 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8121 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, da parte di imprese operanti nel settore commerciale, nonché delle attività di servizio complementari a tale settore >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.
Le annualità del suddetto limite d' impegno autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Sul precitato capitolo 8121 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Le annualità relative al limite d' impegno autorizzato con il secondo comma, lettera a), del precedente articolo 44 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8122 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore degli operatori commerciali, al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.
All' onere complessivo di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.
Le annualità del suddetto limite d' impegno autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Sul precitato capitolo 8122 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Le annualità relative al limite d' impegno autorizzato con il secondo comma, lettera b), del precedente articolo 44 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8123 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore degli operatori commerciali, al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.
All' onere complessivo di lire 2.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo iscritto al capitolo 5254 del precitato stato di previsione.
Le annualità del suddetto limite d' impegno autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Sul precitato capitolo 8123 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5254.