LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1983
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 68
 
Le annualità relative al limite d' impegno autorizzato con l' articolo 19 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7877 con la denominazione: << Contributi costanti sugli interessi di mutui destinati alla costruzione, all' ampliamento ed all' ammodernamento di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, nonché per l' acquisto di macchinari ed attrezzature ad essi destinati nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.
Al predetto onere di lire 3.600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo iscritto al capitolo 5254 del precitato stato di previsione.
Le annualità del suddetto limite d' impegno autorizzato per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.