LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1983
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 54
 Impianti confinari alla frontiera italo - austriaca
di Tarvisio
Al fine di consentire alla << Autovie Servizi >> SpA, proprietaria dell' attuale centro regionale al confine con l' Austria in Comune di Tarvisio, la progettazione e la realizzazione delle opere di ristrutturazione, ampliamento e completamento dei relativi impianti per i servizi confinari, compresi quelli doganali, attinenti al traffico delle merci, rese necessarie dal completamento del tratto terminale della Autostrada Udine - Tarvisio - Confine di Stato, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l' onere della spesa occorrente, fino all' importo massimo di lire 14.000 milioni, mediante conferimento di capitale alla predetta Società.
Le modalità e i termini del conferimento del capitale di cui al precedente comma sono regolati da apposita convenzione, da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la << Autovie Servizi >>.
Per le finalità previste dal precedente primo comma è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 14.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 a valere sui fondi di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 11/1996
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 146, L. R. 1/2005