LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1983
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 Obiettivi del programma di interventi straordinari
e coordinamento con la programmazione regionale
Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati a promuovere il processo di sviluppo economico, di riequilibrio e riassetto territoriale della regione, in armonia con le linee e gli obiettivi della programmazione regionale.
Il programma è prioritariamente rivolto al rafforzamento della base produttiva, attraverso interventi diretti ed indiretti a favore dello sviluppo delle imprese, anche ai fini della promozione della cooperazione, nonché attraverso la realizzazione di opere infrastrutturali collegate allo sviluppo delle attività economiche.
Il programma forma parte integrante del piano regionale di sviluppo.
Gli interventi di cui al programma straordinario vengono attuati secondo criteri tesi a garantire il raccordo sistematico e l' organica interrelazione degli stessi con i progetti già avviati e da avviare nel quadro del predetto piano regionale di sviluppo.