LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1983, n. 64

Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983 (Primo provvedimento) - Varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/1983
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 Interventi comportanti nuove e maggiori spese
Art. 16
 
In relazione alle disposizioni contenute nell' articolo 31, sesto, settimo ed ottavo comma, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, ed allo scopo di assicurare la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale nell' ambito del Friuli - Venezia Giulia, a fronte di un aumento dei costi di esercizio da contenersi entro il limite del 13 per cento rispetto al 1982, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in via anticipata nell' esercizio 1983, alle Aziende di trasporto pubbliche e private di cui all' articolo 11, della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, un contributo chilometrico integrativo di carattere straordinario, in misura non superiore al 13 per cento dell' ammontare dei contributi determinati per l' esercizio 1982, per le varie categorie e modi di trasporto di cui all' articolo 9 lettere a) e d) della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni.
L' Amministrazione regionale, tramite la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, provvede a trasmettere al Ministero dei Trasporti la documentazione indicata all' articolo 31, commi sesto e settimo, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, ai fini del riconoscimento da parte dello Stato delle somme anticipate dalla Regione per le finalità di cui al comma precedente, in aumento alla quota del Fondo Nazionale Trasporti spettante alla Regione medesima per l' anno 1984 ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151.
Le Aziende di trasporto che, a fine esercizio 1983, non risultino aver rispettato le condizioni indicate dall' articolo 31, commi sesto e settimo, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono tenute alla restituzione dei contributi integrativi di cui al primo comma del presente articolo, e corrisposti dall' Amministrazione regionale, mediante conguaglio del relativo ammontare sulle erogazioni spettanti, nell' esercizio 1984, ai sensi degli articoli 9 e 11, della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le finalità previste dal precedente primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria IV - il capitolo 517 con la denominazione: << Contributi chilometrici integrativi di carattere straordinario alle Aziende di trasporto pubbliche e private >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6.200 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 17
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 44, secondo comma, della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, si intende che la soppressione dei Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica comporta la soppressione delle Scuole libere di istruzione tecnica, diretta emanazione dei Consorzi medesimi.
Oltre che nella proprietà di tutti i beni e nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi non liquidati dei Consorzi, la Regione succede pertanto anche nella proprietà dei beni e nella titolarità dei rapporti instaurati da dette Scuole.
Per far fronte agli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del precedente comma, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 90 milioni per l' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria III - il capitolo 977 con la denominazione: << Oneri relativi al subentro della Regione nei rapporti attivi e passivi non liquidati dalle soppresse Scuole libere di istruzione tecnica >> (spesa obbligatoria) e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 90 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 18
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 68, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' esercizio finanziario 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria IV - il capitolo 1080 con la denominazione: << Finanziamenti e spese per l' organizzazione e l' allestimento della Mostra della civiltà friulana di ieri e di oggi >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 19
 
Per le finalità previste dall' articolo 37 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, ed in considerazione del significato storico dei monumenti, la Regione è autorizzata a concedere alle Amministrazioni comunali interessate contributi per iniziative volte alla conservazione e valorizzazione delle Foibe di Basovizza e di Monrupino.
A tale fine è autorizzata nell' esercizio 1983, la spesa, in termini di competenza, di lire 10 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria IV - il capitolo 1081 con la denominazione: << Contributi alle amministrazioni comunali per iniziative volte alla conservazione e valorizzazione delle Foibe di Basovizza e di Monrupino >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10 milioni per l' esercizio 1983.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo sarà riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 20
 
Per le finalità previste dall' articolo 17, lettera b), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' esercizio 1983.
Il predetto onere fa carico al capitolo 2530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 21
 
Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 82, è autorizzata la spesa in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' esercizio 1983.
Il predetto onere fa carico al capitolo 3332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 22
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale - Categoria XI - il capitolo 5207 con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle Comunità montane, ai Comuni o loro Consorzi per la realizzazione delle strutture necessarie all' attivazione di impianti di diffusione radiofonica e televisiva della RAI - Radio Televisione Italiana >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 23
 
Per le finalità previste dagli articoli 5 e 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' esercizio 1983.
Il predetto onere fa carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 24
 
Per le finalità previste dall' articolo 46, del DPR 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l' esercizio 1983.
Il predetto onere fa carico al capitolo 6402 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 400 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 25
 
Per le finalità previste dall' articolo 37, punto 1), della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' esercizio 1983.
Il predetto onere fa carico al capitolo 6451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 250 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 26
 
Per le finalità di cui agli articoli 3, 6, 6 bis della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l' esercizio 1983.
Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6468 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 400 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 27
 
L' Amministrazione regionale predispone un programma di interventi conservativi del patrimonio edilizio facente parte del compendio minerario di Cave del Predil per un importo complessivo di lire 600 milioni.
Alla realizzazione del suddetto programma provvede la SAMIM SpA, concessionaria del compendio stesso. A tal fine l' importo di cui al precedente comma verrà erogato alla SAMIM SpA, per intero, prima dell' esecuzione dei lavori, con l' obbligo della Società stessa di fornire, a lavori effettuati, la dimostrazione del suo impiego.
Per le finalità previste dai precedenti commi, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l' esercizio finanziario 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo II - Sezione I - Rubrica n. 3 - Categoria IX - il capitolo 6714 con la denominazione: << Spese per la realizzazione del programma di interventi conservativi del patrimonio edilizio del compendio minerario di Cave del Predil >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l' esercizio finanziario 1983.
Art. 28
 
Al fine di consentire alla << Autovie Servizi >> SpA, proprietaria dell' attuale centro doganale al confine con l' Austria in Comune di Tarvisio, la progettazione e la realizzazione delle opere di ristrutturazione, ampliamento e completamento dei relativi impianti per i servizi confinari, compresi quelli doganali, attinenti al traffico delle merci, rese necessarie dal completamento del tratto terminale dell' Autostrada Udine - Tarvisio - Confine di Stato, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l' onere della spesa occorrente, fino all' importo massimo di lire 16.000 milioni, mediante conferimento di capitale alla predetta Società.
Le modalità e i termini del conferimento del capitale, di cui al precedente comma, sono regolati da apposita convenzione, da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la << Autovie Servizi >>.
Per le finalità previste dai precedenti commi è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 16.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6835 con la denominazione: << Conferimenti a favore della << Autovie Servizi >> SpA per la progettazione, la ristrutturazione, l' ampliamento ed il completamento degli impianti confinari alla frontiera italo - austriaca di Tarvisio >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 16.000 milioni suddiviso in ragione di lire 7.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 9.000 milioni per l' esercizio 1985.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 11/1996
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 146, L. R. 1/2005
Art. 29
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato nell' esercizio finanziario 1983, un limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1987.
L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 7828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 30
 
Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 2.850 milioni per l' esercizio 1983.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 2.850 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 31
 
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e dall' articolo 2 ter della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, come inserito con l' articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 200 milioni, per l' esercizio 1983.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 32
 
Il limite di impegno di lire 500 milioni, autorizzato per l' esercizio 1981 con l' articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, e già ridotto con l' articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 33, di lire 350 milioni a decorrere dall' esercizio 1984, viene ulteriormente ridotto di lire 419.885.000 per l' esercizio 1983 e di lire 69.885.000 a decorrere dall' esercizio 1984. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 419.885.000 per l' esercizio 1983 e di lire 69.885.000 per ciascuno degli esercizi dal 1984 al 1990.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, è autorizzato nell' esercizio 1983, l' ulteriore limite di impegno di lire 419.885.000.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 419.885.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
L' onere complessivo di lire 1.259.655.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 8388 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di complessive lire 700 milioni, suddivisi in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 33
 
Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dal primo e dal secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 750 milioni per l' esercizio 1983.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8515 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 34
 
Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dal primo e dal secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83, è autorizzato, nell' esercizio 1983, l' ulteriore limite d' impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 8516, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.