LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1983, n. 64

Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983 (Primo provvedimento) - Varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/1983
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 38
 
Il limite di impegno di lire 1 miliardo autorizzato per l' esercizio 1981 con l' articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, viene ridotto di lire 785 milioni a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 785 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, è autorizzato, nell' esercizio 1983, l' ulteriore limite d' impegno di lire 785 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 785 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
L' onere complessivo di lire 2.355 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 8343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.