LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1983, n. 64

Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983 (Primo provvedimento) - Varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/1983
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 34
 
Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dal primo e dal secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83, è autorizzato, nell' esercizio 1983, l' ulteriore limite d' impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 8516, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.