LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1983, n. 64

Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983 (Primo provvedimento) - Varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/1983
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 19
 
Per le finalità previste dall' articolo 37 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, ed in considerazione del significato storico dei monumenti, la Regione è autorizzata a concedere alle Amministrazioni comunali interessate contributi per iniziative volte alla conservazione e valorizzazione delle Foibe di Basovizza e di Monrupino.
A tale fine è autorizzata nell' esercizio 1983, la spesa, in termini di competenza, di lire 10 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria IV - il capitolo 1081 con la denominazione: << Contributi alle amministrazioni comunali per iniziative volte alla conservazione e valorizzazione delle Foibe di Basovizza e di Monrupino >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10 milioni per l' esercizio 1983.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo sarà riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983.