LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1983, n. 64

Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983 (Primo provvedimento) - Varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  21/06/1983
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO I
 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE 1983-
1985 ED AL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L' ESERCIZIO 1983
Art. 1
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << A >>.
Art. 2
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << B >>.
Art. 3
 
Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << C >>.
Art. 4
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' esercizio 1983 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella << D >>.
Art. 5
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella << E >>.
Art. 6
 
Le variazioni relative ai capitoli 263, 301, 311, 314, 316, 318, 321, 401, 910, 911, 1057, 1063, 1064, 1065, 1071, 2310, 2504, 2506, 2532, 2534, 2703, 2912, 3255, 3328, 3329, 3653, 5205, 6479, 6486, 6490, 6701, 6851, 6901, 7238, 7239, 7240, 7272, 7856, 8224, 8755, 8844 dello stato di previsione della spesa, disposte col precedente articolo 2, sono conseguentemente apportate anche nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 7
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito il capitolo 756 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << A >>.
Art. 8
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito il capitolo 3151 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << B >>.
Art. 9
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983 viene istituito il capitolo 654 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << C >>.
Art. 10
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983 vengono istituiti i capitolo 7183 e 7422 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << C >>.
Art. 11
 
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 2506 dello stato di previsione della spesa viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 12
 
Le annualità successive al 1985 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitoli 503 dello stato di previsione dell' entrata e 7265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983, verranno aumentate dell' importo di lire 530 milioni per gli esercizi finanziari 1986 e 1987, corrispondentemente a quanto disposto per gli esercizi finanziari 1983-1985 con la tabella << C >>, allegata alla presente legge.
Art. 13
 
Le annualità successive al 1985 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitoli 504 dello stato di previsione dell' entrata e 7264 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, verranno aumentate dell' importo di lire 442 milioni per gli esercizi finanziari 1986 e 1987, corrispondentemente a quanto disposto per gli esercizi finanziari 1983-1985 con la tabella << C >>, allegata alla presente legge.
Art. 14
 
Il capitolo 5460 viene trasferito dalla Categoria IX alla Categoria XI.
Il capitolo 5595 viene trasferito dalla Categoria XI alla Categoria IX.
Il capitolo 7055 viene trasferito dalla Rubrica n. 4 alla Rubrica n. 2 - Servizio economia montana.
Art. 15
 
La somma di lire 83.010 milioni relativa alla differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione per l' esercizio 1983 previste dalla Tabella << A >> viene destinata, per lire 69.110 milioni alla copertura della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione per l' esercizio 1983 previste dalla Tabella << B >> e, per le restanti lire 13.900 milioni, alla copertura delle nuove e maggiori spese autorizzate, sempre per il medesimo esercizio, con il successivo Capo I del Titolo II.
Le somme di lire 7.950 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 9.950 milioni per l' esercizio 1985 relative alla differenza tra le variazioni in diminuzione ed in aumento per gli esercizi medesimi previste dalla Tabella << B >> vengono destinate alla copertura delle nuove e maggiori spese autorizzate con il successivo Capo I del Titolo II.