LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1983, n. 64

Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983 (Primo provvedimento) - Varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/1983
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 44
 
In via di interpretazione autentica del terzo comma dell' articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, si intende che le norme previste dagli articoli 21 e 23 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, vanno applicate anche alla quota di lire 704 milioni iscritta al capitolo di spesa relativo al limite di impegno di lire 1 miliardo autorizzato per il settore del commercio con l' articolo 9 della citata legge regionale, in quanto coperta con la riduzione dell' autorizzazione di spesa derivante dal combinato disposto dai primi due commi del medesimo articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14.