LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1983, n. 64

Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983 (Primo provvedimento) - Varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/1983
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 16
 
In relazione alle disposizioni contenute nell' articolo 31, sesto, settimo ed ottavo comma, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, ed allo scopo di assicurare la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale nell' ambito del Friuli - Venezia Giulia, a fronte di un aumento dei costi di esercizio da contenersi entro il limite del 13 per cento rispetto al 1982, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in via anticipata nell' esercizio 1983, alle Aziende di trasporto pubbliche e private di cui all' articolo 11, della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, un contributo chilometrico integrativo di carattere straordinario, in misura non superiore al 13 per cento dell' ammontare dei contributi determinati per l' esercizio 1982, per le varie categorie e modi di trasporto di cui all' articolo 9 lettere a) e d) della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni.
L' Amministrazione regionale, tramite la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, provvede a trasmettere al Ministero dei Trasporti la documentazione indicata all' articolo 31, commi sesto e settimo, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, ai fini del riconoscimento da parte dello Stato delle somme anticipate dalla Regione per le finalità di cui al comma precedente, in aumento alla quota del Fondo Nazionale Trasporti spettante alla Regione medesima per l' anno 1984 ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151.
Le Aziende di trasporto che, a fine esercizio 1983, non risultino aver rispettato le condizioni indicate dall' articolo 31, commi sesto e settimo, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono tenute alla restituzione dei contributi integrativi di cui al primo comma del presente articolo, e corrisposti dall' Amministrazione regionale, mediante conguaglio del relativo ammontare sulle erogazioni spettanti, nell' esercizio 1984, ai sensi degli articoli 9 e 11, della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le finalità previste dal precedente primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria IV - il capitolo 517 con la denominazione: << Contributi chilometrici integrativi di carattere straordinario alle Aziende di trasporto pubbliche e private >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6.200 milioni per l' esercizio 1983.