LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1983, n. 62

Interventi per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti, nonché per l' attuazione delle iniziative in esecuzione dell' articolo 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960 - (Secondo provvedimento).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/1983
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
430.02 - Viabilità

Art. 5
 Istituzioni culturali e scientifiche
In attuazione dell' articolo 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, al fine di favorire l' approfondimento dei problemi della cooperazione internazionale nonché dei peculiari problemi delle aree di frontiera, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti straordinari << una tantum >> per l' acquisizione, la ristrutturazione e l' ammodernamento di sedi, di locali e di impianti per l' acquisto di attrezzature nonché per l' attuazione di iniziative e progetti di ricerca alle seguenti Istituzioni culturali e scientifiche:
- Istituto di Sociologia Internazionale - ISIG - di Gorizia;
- Istituto di Studi e Documentazione sull' Est Europeo - ISDEE - di Trieste;
- Istituto per lo Studio dei Trasporti nell' Integrazione Economica Europea - ISTIEE - di Trieste;
- Istituto Sloveno di Ricerca - SLORI - di Trieste.

L' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a promuovere in Trieste un' istituzione permanente per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale e delle tradizioni delle popolazioni istriane e ad assegnare, alla istituzione medesima, un finanziamento straordinario << una tantum >> per gli interventi di cui al primo comma. Per la realizzazione, l' allestimento e la gestione della suddetta istituzione, l' Amministrazione regionale potrà avvalersi di esistenti istituti e centri di studio, di ricerca e di documentazione sulla storia e la cultura dell' Istria e delle Organizzazioni ed Associazioni degli istriani operanti nel Friuli - Venezia Giulia, nonché della collaborazione dell' Università degli Studi di Trieste e degli Enti locali.
Per le finalità di cui ai due precedenti commi del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni nell' esercizio 1984.
In attuazione dell' articolo 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, allo scopo di sostenere attività ed iniziative di ricerca scientifica e tecnologica, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all' Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste, istituito con legge 11 febbraio 1958, n. 73 e successive modificazioni ed integrazioni, per l' assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un fondo di dotazione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1983.