LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 1983, n. 54

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  14/06/1983
Materia:
120.05 - Personale regionale

TITOLO V
 NORME FINANZIARIE
Art. 29
 
Gli oneri per gli assegni fissi - ivi compresi quelli relativi agli acconti di cui all' articolo 25 - per le ritenute previdenziali ed assistenziali e per le ritenute erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati:
- per l' esercizio 1983, in termini sia di competenza che di cassa, rispettivamente di lire 3.300 milioni, di lire 200 milioni e di lire 850 milioni;
- per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985, in termini di competenza, rispettivamente, di lire 2.100 milioni, di lire 200 milioni e di lire 750 milioni.

Art. 30
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 27 della presente legge fanno carico al capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.650 milioni, suddiviso in ragione di lire 550 milioni per ciascuno degli esercizi 1983-1985.
Sul precitato capitolo 229 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 550 milioni.
Art. 31
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 16, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Categoria II, il capitolo 238 con la denominazione: << Anticipazione sulla indennità di buonuscita al personale regionale in servizio >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1983-1985.
Sul precitato capitolo 238 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni.
Art. 32
 
Alla maggior spesa complessiva di lire 12.550 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 2.680 milioni (relative all' anno 1983), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983, e precisamente:
- per lire 1.750 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 23;
- per lire 750 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 24;
- per lire 80 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 25;
- per lire 100 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 12 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 19/Rag. del 23 marzo 1983;
- per lire 2.370 milioni (relative all' anno 1983), mediante storno dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
- lire 500 milioni dal capitolo 1725
- lire 650 milioni dal capitolo 1953
- lire 700 milioni dal capitolo 1954
- lire 100 milioni dal capitolo 6851
- lire 420 milioni dal capitolo 6995 - per le restanti lire 7.500 milioni (lire 3.750 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 30 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

All' onere complessivo di lire 5.050 milioni, in termini di cassa, si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1983.
Art. 33
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.