LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 1983, n. 54

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/1983
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 20
In relazione al disegno di legge in corso, concernente << Ordinamento ed organizzazione del Consiglio e dell' Amministrazione regionale >>, l' organico del personale del ruolo unico regionale, suddiviso per qualifiche funzionali, viene determinato nella seguente misura:
Dirigenti210
Funzionari210
Consiglieri430
Segretari1140
Coadiutori920
Agenti tecnici180
Commessi210
3300


Sono messi a concorso per titoli, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 172, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con effetto dal 1° luglio 1981, i posti, suddivisi per qualifica funzionale, nel limite sottoindicato:
- per il passaggio alla qualifica di funzionario fino a n. 210 posti;
- per il passaggio alla qualifica di consigliere fino a n. 280 posti;
- per il passaggio alla qualifica di segretario fino a n. 150 posti;
- per il passaggio alla qualifica di coadiutore fino a n. 60 posti.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio di Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali, si procederà ad attribuire i posti di cui al comma precedente ai singoli profili professionali di ciascuna qualifica.
Il personale che, nel limite dei posti previsti dal secondo comma, consegua la nomina alla qualifica superiore, svolgerà le mansioni obiettive proprie della nuova qualifica e del relativo profilo professionale, come determinate dal regolamento di esecuzione previsto dall' articolo 10, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
I posti portati in aumento dal presente articolo nella qualifica di dirigente vengono conferiti con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di riforma di cui al primo comma.
I posti disponibili al 1° luglio 1983 nella qualifica di dirigente vengono conferiti, con effetto dal 1° luglio 1983, secondo quanto previsto all' articolo 39 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con riferimento al requisito dell' anzianità al 30 giugno 1983.
I 60 posti disponibili nella qualifica di coadiutore vengono rispettivamente attribuiti nel limite di 40 posti al personale appartenente alla qualifica di agente tecnico e nel limite di 20 posti al personale appartenente alla qualifica di commesso.
Per le qualifiche ex ENALC di << barman >> e << secondo maitre >> equiparate, secondo la tabella << A >> allegata alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, al secondo livello del ruolo ad esaurimento, viene fissata, a decorrere dal 1° dicembre 1982, la corrispondenza al terzo livello del ruolo ad esaurimento ed il personale appartenente a dette qualifiche viene inquadrato, a decorrere dalla medesima data, nel terzo livello del ruolo ad esaurimento.
Il personale appartenente al ruolo ad esaurimento di cui alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, partecipa al regime transitorio di cui al presente Titolo III secondo l' equiparazione di cui al quinto comma dell' articolo 5. Nel caso di passaggio alla qualifica superiore del ruolo unico regionale, detto personale cessa di far parte del ruolo ad esaurimento.
In conseguenza di quanto disposto dal presente Titolo III, i concorsi interni previsti dall' articolo 34 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con decorrenza dal 1° gennaio 1982 e dal 1° gennaio 1983 non vengono effettuati.
Ai fini dei concorsi interni previsti dagli articoli 34 e 36 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per l' accesso alla qualifica immediatamente superiore, con effetto 1° gennaio 1984, è riservato rispettivamente il 35% e l' 85% dei posti resisi disponibili nel 1983 a seguito di cessazioni dal servizio.
Con la legge di riforma di cui al primo comma, si provvederà a definire la posizione soprannumeraria di cui all' articolo 4, secondo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 21.
Note:
1Integrata la disciplina dell'undicesimo comma da art. 4, primo comma, L. R. 26/1985
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 26/1985
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, primo comma, L. R. 22/1986
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, primo comma, L. R. 38/1986
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 23, primo comma, L. R. 64/1986
6Per il contingente organico vedi la tabella << A >> di cui all' articolo 259, comma 1, L.R. 7/88.
7Integrata la disciplina del quinto comma da art. 67, comma 2, L. R. 44/1988