LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 1983, n. 54

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/1983
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 19
 
In attesa di definire il sistema per effettuare il riallineamento tra trattamento economico ed anzianità di servizio del personale regionale, al personale medesimo, in servizio alla data del 1 gennaio 1983, lo stipendio viene rideterminato, a decorrere dalla data suddetta, con l' attribuzione di un importo annuo pari allo 0,50% dell' iniziale di qualifica, rapportato a mese, per ogni mese, o frazione di mese superiore a 15 giorni, di anzianità nella qualifica maturata alla data del 31 dicembre 1982. Per il personale appartenente alla qualifica di dirigente viene valutata anche l' anzianità maturata nella carriera direttiva.