LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 1983, n. 54

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/1983
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 29
 
Gli oneri per gli assegni fissi - ivi compresi quelli relativi agli acconti di cui all' articolo 25 - per le ritenute previdenziali ed assistenziali e per le ritenute erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati:
- per l' esercizio 1983, in termini sia di competenza che di cassa, rispettivamente di lire 3.300 milioni, di lire 200 milioni e di lire 850 milioni;
- per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985, in termini di competenza, rispettivamente, di lire 2.100 milioni, di lire 200 milioni e di lire 750 milioni.