LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 maggio 1983, n. 39

Rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - Integrazione alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, concernente << Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/05/1983
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 4
 
Per le finalità previste dall' articolo 5 ter della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 - aggiunto con l' articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1970, n. 22, e sostituito con l' articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 1979, n. 71 - è autorizzato nell' esercizio finanziario 1983 un limite d' impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.
L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 5206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento in termini di competenza viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni.
Al predetto onere di lire 900 milioni si provvede come segue: per lire 300 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 12 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) e per lire 600 milioni - in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 3 - mediante storno di pari importo dal capitolo 8375 del precitato stato di previsione.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Sul precitato capitolo 5206 viene altresì iscritto l' ulteriore stanziamento in termini di cassa di lire 300 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.