LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 maggio 1983, n. 39

Rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - Integrazione alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, concernente << Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/05/1983
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 5
 
Per i danni provocati dalle avversità atmosferiche nel periodo che va dal 31 luglio 1982 alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, in via del tutto straordinaria ed eccezionale, per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico e di edifici privati, ad eccezione di quelli rurali, destinati ad uso abitativo o ad attività produttive nonché per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, commerciali, artigianali e turistiche, applicando le procedure e le modalità previste nella legge regionale 28 agosto 1982, n. 68.