LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1983, n. 21

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto in base alla normativa sull' occupazione giovanile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1983
Materia:
120.05 - Personale regionale
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 4
 
L' inquadramento nel ruolo unico regionale del personale, di cui all' articolo 1 della presente legge, ha luogo anche in posizione soprannumeraria rispetto la dotazione organica in vigore, nella misura di 128 unità suddivise, per livello funzionale - retributivo, secondo quanto indicato nell' allegata Tabella B.
Note:
1Secondo comma abrogato da art. 259, comma 4, L. R. 7/1988