LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1983, n. 21

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto in base alla normativa sull' occupazione giovanile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1983
Materia:
120.05 - Personale regionale
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 
Per la determinazione dell' anzianità ai soli fini della progressione economica nel livello di inquadramento, il servizio prestato dal personale di cui alla presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, nella qualifica o livello corrispondente a quello di inquadramento è valutato per intero.
Qualora, per effetto dell' inquadramento, al personale di cui alla presente legge venisse attribuito, compreso quanto disposto dal precedente primo comma, uno stipendio inferiore a quello in godimento, è attribuito per la differenza un assegno personale riassorbibile con la futura progressione economica.