LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1983, n. 21

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto in base alla normativa sull' occupazione giovanile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1983
Materia:
120.05 - Personale regionale
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 6
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' ultimo comma del precedente articolo 3 fanno carico - con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, - al capitolo 8508 e, - con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73 - al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.