LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1983, n. 21

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto in base alla normativa sull' occupazione giovanile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1983
Materia:
120.05 - Personale regionale
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
 
Ai fini dell' inquadramento di cui all' articolo 1 della presente legge, il personale ivi considerato sarà incluso in un apposito elenco, da approvarsi dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale ed alla emigrazione.
Per ciascun dipendente saranno indicati gli elementi della rispettiva posizione nella graduatoria unica regionale.
Dell' elenco verrà data pubblicità nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro 20 giorni dalla pubblicazione, coloro i quali precedono ai sensi dell' articolo 4, della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, nell' ordine cronologico gli iscritti nell' elenco suindicato possono presentare istanza per l' inquadramento nel ruolo unico regionale.
Sull' istanza ed in particolare sull' utilizzazione del richiedente, tenuto conto essenzialmente del profilo professionale posseduto, si pronuncia la Giunta regionale, previo parere della Commissione prevista dall' articolo 8 della citata legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69.
In caso di accoglimento dell' istanza, l' elenco verrà aggiornato di conseguenza.
Sulla base dell' elenco, divenuto definitivo, la Giunta regionale provvede, altresì, ad aggiornare la graduatoria unica regionale.
Il personale, assunto ed in servizio presso l' Amministrazione regionale, eventualmente escluso dall' elenco, in conseguenza dell' accoglimento dell' istanza di cui al precedente quarto comma del presente articolo, rimane in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell' articolo 5, primo comma, della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69.