LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2

Interventi regionali per i centri storici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/01/1983
Materia:
410.03 - Centri storici

Art. 4
 Anticipazioni e contributi per interventi edilizi su abitazioni
Le anticipazioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 3 non possono eccedere, per ogni alloggio da costruire o recuperare, i massimali di costo fissati dalla Regione ai sensi dell' articolo 8, lettera g), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e debbono essere restituite al Comune entro il termine massimo di 15 anni al tasso annuo previsto per ciascuna fascia di reddito dai punti 1), 2) e 3) dell' ultimo comma dell' articolo 82 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
L' erogazione delle anticipazioni concesse da parte del Comune ha luogo:
- nella misura del 50% dell' anticipazione concessa ad avvenuto inizio dei lavori;
- nella misura dell' ulteriore 40% ad avvenuta esecuzione dei lavori per un importo non inferiore al 40% dell' anticipazione concessa;
- nella misura restante, all' atto del rilascio del certificato di abitabilità.

I contributi che saranno concessi dal Comune non potranno comunque essere superiori a 25.000 euro per ogni singola proprietà su cui interviene.>>;
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 23, quinto comma, L. R. 18/1986
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002
3Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002