LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2

Interventi regionali per i centri storici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/01/1983
Materia:
410.03 - Centri storici

Art. 10
 Immobili non destinati a scopi abitativi
Il Consiglio comunale può altresì deliberare di concedere anticipazioni e contributi ai proprietari anche per interventi edilizi su immobili compresi nel piano particolareggiato da destinare ad uso non abitativo, quali il commerciale, l' artigianale, il turistico ed altri.
In tal caso, l' importo dell' anticipazione non potrà eccedere il 50% della spesa ammissibile e, comunque, l' importo di lire 20 milioni e dovrà essere restituito secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, ultimo comma.
Nel caso di immobili di proprietà comunale aventi la destinazione di cui al primo comma, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, primo, secondo, terzo e quarto comma.
Gli acquirenti possono richiedere al Comune di pagare ratealmente una quota non superiore al 50% del prezzo di cessione e comunque non eccedente l' importo di lire 20 milioni che dovrà essere restituita alle condizioni di cui all' articolo 5, ultimo comma.
Nel caso di locazione, i canoni confluiscono ad incremento della sovvenzione secondo quanto previsto dal Precedente articolo 3, quarto comma.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, comma 1, L. R. 45/1993
2Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002