LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1983).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1983
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO III
 Norme riguardanti finanziamenti di interventi
a favore delle zone terremotate
Art. 9
 
Per le finalità previste dall' art. 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, sono autorizzati, nell' esercizio finanziario 1983, un limite di impegno di lire 2.000 milioni per il settore dell' industria ed un limite di impegno di lire 1.000 milioni per il settore del commercio.
Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale rispettivamente nella misura di lire 2.000 milioni e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Art. 10
 
Per gli interventi previsti dall' art. 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, a partire dall' esercizio finanziario 1983, un contributo annuale di lire 1,5 miliardi per un periodo di 10 anni.
Le modalità di conferimento dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite mediante apposita convenzione da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il Credito alle imprese artigiane.
Per le modalità di concessione dei finanziamenti alle imprese artigiane e per la misura delle agevolazioni valgono i criteri già determinati ai sensi del terzo comma dell' art. 10 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39.
Per le finalità di cui ai commi precedenti, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1983, un limite d' impegno di lire 1.500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Art. 11
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare con l' importo di lire 10.000 milioni lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per interventi straordinari nei Comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976.
Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' esercizio finanziario 1983.
Art. 12
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato un contributo straordinario di lire 3 miliardi per le finalità di cui all' articolo 7 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49.
Per dette finalità è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' esercizio finanziario 1983.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, primo comma, L. R. 25/1985
Art. 13
 
Per far fronte agli oneri derivanti dai contratti stipulati ai sensi della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' esercizio finanziario 1983.