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Indice:
L.R. n. 14/1983
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
CAPO II
Art. 6
Art. 7
Art. 8
CAPO III
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
CAPO IV
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Leggi regionali
Legge regionale
29 gennaio 1983
, n.
14
Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1983).
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 29/01/1983, N. 010
Data di entrata in vigore:
29/01/1983
Materia:
170.04
-
Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 19
L'
articolo 3 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9
, viene sostituito dal seguente:
<< Art. 3
Per il finanziamento delle progettazioni vengono istituiti due fondi speciali, di cui uno per le progettazioni attinenti al settore della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali. >>.
L'
art. 4 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9
, viene sostituito dal seguente:
<< Art. 4
Ai finanziamenti delle progettazioni si provvede su conforme delibera della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell' Assessore preposto alla Direzione della pianificazione e bilancio, sentite le Direzioni regionali competenti per materia e/o gli Enti ed Amministrazioni interessati.
Per quanto attiene alle progettazioni riguardanti la viabilità, i trasporti e traffici, i porti e le attività emporiali, le deliberazioni della Giunta regionale saranno adottate su proposta dell' Assessore preposto alla corrispondente Direzione di concerto con quello indicato al precedente comma. >>.
All'
art. 7 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9
, il terzo comma viene sostituito dal seguente:
<< L' Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione ai capitoli di spesa, istituiti in attuazione del precedente art. 3, dei rispettivi rientri di cui al primo comma del presente articolo, accertati sul precitato capitolo 710 dello stato di previsione dell' entrata. >>.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative