LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1983).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1983
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO IV
 Norme diverse non comportanti nuovi o maggiori spese
per il bilancio regionale
Art. 14
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificata ed integrata dalla legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, e dalla legge regionale 8 aprile 1978, n. 22, fanno carico al capitolo 2051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 70, primo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
Art. 18
 
Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato istituito con l' articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, così come modificato con l' articolo 12 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.
Art. 19
 
L' articolo 3 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9, viene sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
Per il finanziamento delle progettazioni vengono istituiti due fondi speciali, di cui uno per le progettazioni attinenti al settore della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali. >>.

L' art. 4 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9, viene sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
Ai finanziamenti delle progettazioni si provvede su conforme delibera della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell' Assessore preposto alla Direzione della pianificazione e bilancio, sentite le Direzioni regionali competenti per materia e/o gli Enti ed Amministrazioni interessati.
Per quanto attiene alle progettazioni riguardanti la viabilità, i trasporti e traffici, i porti e le attività emporiali, le deliberazioni della Giunta regionale saranno adottate su proposta dell' Assessore preposto alla corrispondente Direzione di concerto con quello indicato al precedente comma. >>.

All' art. 7 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9, il terzo comma viene sostituito dal seguente:
<< L' Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione ai capitoli di spesa, istituiti in attuazione del precedente art. 3, dei rispettivi rientri di cui al primo comma del presente articolo, accertati sul precitato capitolo 710 dello stato di previsione dell' entrata. >>.

Art. 20
 
Ai sensi dell' art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, gli stanziamenti dei capitoli 308, 309, 310, 311, 316, 317, 516, 2462 e 8827 vengono riportati nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 21
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1983.