LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1983).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1983
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 Autorizzazioni di nuovi limiti d' impegno e revoche
o riduzioni di limiti d' impegno già autorizzati
Art. 6
 
Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 200.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Per le finalità previste dalla lettera b) del primo comma e dal secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 150.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Per le finalità previste dalla lettera c) del primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71 è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 100.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 150.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 200.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, così come sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 52, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 800.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Per le finalità previste dall' art. 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 750.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 750.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2012.
Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 500.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1987.
Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 700.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Per le finalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 250.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 400.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Per le finalità previste dall' art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e dall' art. 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Per le finalità previste dall' articolo 1 e dall' art. 2 ter della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, il primo come modificato dall' articolo 1 ed il secondo inserito con l' articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 500.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 500.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 100.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Ai sensi del secondo comma dell' art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzato nell' esercizio 1983 il limite di impegno di lire 100 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Art. 7
 
Il limite d' impegno, di lire 300.000.000, autorizzato per l' esercizio 1981, con l' articolo 2, della legge regionale 8 luglio 1981, n. 42, viene ridotto di lire 105 milioni a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 105 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.
Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 settembre 1967, n. 26, così come modificato dalla legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 355.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 355.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Il limite di impegno di lire 700.000.000 autorizzato con l' articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83, viene revocato a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2000, vengono revocate.
Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall' articolo 4, primo e secondo comma della predetta legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 800.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Il limite di impegno di lire 300 milioni, autorizzato per l' esercizio 1980, con la legge regionale 23 luglio 1979, n. 36, viene ridotto di lire 40.250.000 a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 40.250.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1999.
Il limite di impegno di lire 500 milioni, autorizzato per l' esercizio 1981, con l' articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 33, viene ridotto di lire 187.700.000 a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 187.700.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.
Per le finalità previste dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 227.950.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 227.950.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato per l' esercizio 1980, con l' art. 17 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, viene ridotto di lire 396.750.000 a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 396.750.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1999.
Per le finalità previste dall' articolo 17 della predetta legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 396.750.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 396.750.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Il limite di impegno di lire 200 milioni, autorizzato per l' esercizio 1981, con l' articolo 20 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, viene ridotto di lire 129.400.000 a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 129.400.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.
Per le finalità previste dall' articolo 14 della predetta legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 179.400.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 179.400.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Il limite di impegno di lire 180 milioni, autorizzato per l' esercizio 1981, con l' art. 4 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, viene revocato a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1995, vengono revocate.
Per le finalità previste dall' articolo 1, della predetta legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzato nell' esercizio 1983 il limite di impegno di lire 180 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 180 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1997.
Art. 8
 
Il limite di impegno, di lire 500.000.000, autorizzato per l' esercizio 1980, con l' articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1979, n. 29, viene ridotto di lire 114 milioni a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite, vengono ridotte di lire 114 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1999.
Il limite di impegno di lire 500.000.000, autorizzato con l' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1981, n. 80, viene revocato a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2000, vengono revocate.
Il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato per l' esercizio 1984, con il combinato disposto dell' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, e dell' art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 11, viene revocato. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2003, vengono revocate.