LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1983).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1983
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 Norme riguardanti autorizzazioni di spese per l' esercizio
1983 o di spese ripartite in più esercizi
Art. 1
 
In pendenza del perfezionamento del passaggio del capitale sociale della Società Immobiliare Triestina SpA alla Università degli Studi di Trieste, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Società stessa un contributo speciale << una tantum >> per le spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria degli immobili di sua proprietà.
Per dette finalità è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 2
 
Per le finalità previste dagli articoli 13 e 24 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 210 milioni, suddivisa in ragione di lire 70 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
Per le finalità previste dagli artt. 286, 300 e 303 RD 27 luglio 1934, n. 1265, è autorizzata la spesa di lire 5 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 9 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 1 milione per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 17, lettera b), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.100 milioni, di cui lire 100 milioni per l' esercizio 1983 e lire 1.000 milioni per l' esercizio 1985.
Per le finalità previste dagli artt. 5 e 14, lett. a) della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' ultimo comma dell' art. 1 della legge regionale 20 ottobre 1980, n. 53, così come aggiunto coll' art. 4 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 32, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' esercizio 1985.
Per le finalità previste dall' art. 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è autorizzata la spesa complessiva di lire 18.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.
Per le finalità previste dall' art. 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni di cui lire 800 milioni per l' esercizio 1983 e lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Per le finalità previste dagli artt. 46, 47 e 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dagli artt. 3 e 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come modificati ed integrati dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l' esercizio 1985.
Per le finalità previste dall' art. 9, primo comma, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio 1983.
L' amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con l' importo complessivo di lire 5.000 milioni. Per dette finalità è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1983.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' ESA un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per le finalità previste dal terzo comma, punto 1, dell' art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni. Per dette finalità è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, così come modificata dal Capo II della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 10 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 2.400 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dagli artt. 6, primo comma e 11 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Per le finalità previste dall' art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, di cui lire 6.000 milioni per l' esercizio 1983, lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984 e lire 2.000 milioni per l' esercizio 1985.
Per le finalità previste dall' art. 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e dall' art. 2 ter della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, come inserito con l' art. 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 137 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l' esercizio 1983.
Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dal primo e dal secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 3, lettera c) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 2, lettera c) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 1, lettera e), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio 1983.
Ai sensi del secondo comma dell' art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni nell' esercizio 1983.
Art. 3
 
Per le finalità previste dall' art. 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' esercizio 1983.
Corrispondentemente è previsto per il medesimo esercizio 1983 il recupero di pari importo ai sensi del secondo comma del suddetto art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7.
Art. 4
 
L' autorizzazione di spesa di lire 4.304 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000 disposta con l' art. 5 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 65, viene revocata.
A favore del << Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >> - costituito con il predetto art. 5 - è autorizzata l' assegnazione di lire 3.600 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Alle somme iscritte ai capitoli di spesa finanziati con utilizzo del fondo di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli artt. 21 e 23 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Note:
1Terzo comma interpretato da art. 44, primo comma, L. R. 64/1983
Art. 5
 
La spesa autorizzata con il combinato disposto dell' articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77, e del secondo comma dell' art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 11, viene ridotta di lire 2.500 milioni per l' esercizio 1983.