LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1983).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1983
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 9
 
Per le finalità previste dall' art. 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, sono autorizzati, nell' esercizio finanziario 1983, un limite di impegno di lire 2.000 milioni per il settore dell' industria ed un limite di impegno di lire 1.000 milioni per il settore del commercio.
Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale rispettivamente nella misura di lire 2.000 milioni e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.