LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1983).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1983
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 4
 
L' autorizzazione di spesa di lire 4.304 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000 disposta con l' art. 5 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 65, viene revocata.
A favore del << Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >> - costituito con il predetto art. 5 - è autorizzata l' assegnazione di lire 3.600 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Alle somme iscritte ai capitoli di spesa finanziati con utilizzo del fondo di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli artt. 21 e 23 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Note:
1Terzo comma interpretato da art. 44, primo comma, L. R. 64/1983