LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1983).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1983
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 10
 
Per gli interventi previsti dall' art. 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, a partire dall' esercizio finanziario 1983, un contributo annuale di lire 1,5 miliardi per un periodo di 10 anni.
Le modalità di conferimento dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite mediante apposita convenzione da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il Credito alle imprese artigiane.
Per le modalità di concessione dei finanziamenti alle imprese artigiane e per la misura delle agevolazioni valgono i criteri già determinati ai sensi del terzo comma dell' art. 10 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39.
Per le finalità di cui ai commi precedenti, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1983, un limite d' impegno di lire 1.500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.