LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 13

Modalità per la programmazione e attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1983
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 6
 Approvazione e attuazione dei programmi
La Giunta regionale predispone la definitiva proposta di intervento straordinario, articolata in armonia con le indicazioni della legge 11 novembre 1982, n. 828, e del Piano regionale di sviluppo, entro il 28 febbraio 1983.
L' attuazione dei programmi è disposta sulla base di specifici provvedimenti legislativi, la cui approvazione da parte del Consiglio regionale autorizza il definitivo inserimento dei programmi stessi nel Piano regionale di sviluppo in vigore.
Qualora la realizzazione dei programmi non esaurisca la disponibilità dei mezzi finanziari dei Fondi di cui al precedente articolo 2, la elaborazione di ulteriori ipotesi di interventi straordinari che prevedano la utilizzazione delle risorse non impiegate viene portata a compimento nell' ambito delle normali procedure per la formazione del successivo Piano regionale di sviluppo.