LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 13

Modalità per la programmazione e attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1983
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 Criteri per l' utilizzo dei mezzi finanziari straordinari
Presso la Presidenza della Giunta regionale sono costituiti i seguenti fondi speciali:
a) Fondo speciale per il completamento dell' opera di sviluppo delle zone del Friuli - Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici del 1976 con la dotazione costituita dalla quota di 240 miliardi del contributo speciale assegnato alla Regione dall' articolo 1, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) Fondo speciale per la concessione di contributi pluriennali destinati al completamento dell' opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici del 1976, con la dotazione costituita dal contributo speciale assegnato alla Regione dall' articolo 1, ultimo comma della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) Fondo speciale per interventi diretti allo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1976 nei territori delle Comunità montane e della Comunità collinare del medio Friuli, con la dotazione costituita dal contributo speciale assegnato alla Regione dall' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
d) Fondo speciale per lo sviluppo della base produttiva e dell' occupazione nelle province di Trieste e di Gorizia e nei territori non terremotati delle province di Udine e Pordenone delimitate ai sensi dell' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 con la dotazione costituita dal contributo speciale << una tantum >> assegnato alla Regione dall' articolo 10, primo e secondo comma lettera << a >> di detta legge;
e) Fondo speciale per la concessione di contributi pluriennali diretti allo sviluppo della base produttiva e dell' occupazione nelle province di Trieste e Gorizia e nei territori non terremotati delle provincie di Udine e Pordenone, delimitati ai sensi dell' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, con la dotazione costituita dal contributo speciale assegnato alla Regione dall'articolo 10, primo e secondo comma, lettera << b >> di detta legge.

I programmi finanziati con provvedimenti legislativi mediante l' utilizzo dei fondi di cui al primo comma dovranno essere predisposti secondo quanto previsto dagli articoli successivi e formeranno parte integrante del Piano regionale di sviluppo.
L' Amministrazione regionale è autorizzata, limitatamente all' esercizio 1983 ed in deroga a quanto previsto dai successivi articoli, ad attingere alle risorse dei fondi speciali di cui al primo comma per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi riguardanti interventi urgenti ed indilazionabili, la cui realizzazione rientri nell' ambito degli obiettivi fissati dal Piano regionale di sviluppo.
L' Amministrazione regionale, con provvedimenti legislativi, potrà altresì attingere dal fondo di cui alla lettera << b >> del primo comma gli stanziamenti necessari per il completamento delle opere di ricostruzione entro il limite del 20% della dotazione del fondo stesso. In tali casi non troveranno applicazione le norme e le procedure contenute nei successivi articoli della presente legge.