LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 dicembre 1982, n. 91

Agevolazioni ai soggetti beneficiati dalle provvidenze del Titolo III della legge regionale 27 dicembre 1977, n. 63, e modifiche alle leggi regionali 24 ottobre 1981, n. 73 e 11 gennaio 1982, n. 2.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  24/12/1982
Materia:
410.01 - Urbanistica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 9
 
Sono fatti salvi i piani particolareggiati adottati dai Comuni, ai sensi e con le procedure della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anche dopo il termine previsto dall' articolo 8, secondo comma, n. 3), della medesima legge, ma anteriormente al 31 dicembre 1982.
È altresì ammissibile, anche successivamente alla suddetta data e per tutto il periodo di validità dei piani particolareggiati di ricostruzione, l' adozione di varianti che si rendessero necessarie nella fase di attuazione, con le procedure e per gli effetti della summenzionata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
A tal fine è fatta salva, per i Comuni il cui strumento urbanistico sia adeguato al piano urbanistico regionale generale, l' osservanza delle procedure di cui al Capo VIII della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.
Resta inteso che la validità dei suddetti piani particolareggiati, anche se variati, rimane contenuta nel termine fissato in sede di approvazione.